Il noleggio e l’utilizzo della bicicletta a pedalata assistita presuppongono la conoscenza e l’accettazione incondizionata, da parte del Noleggiatore, del presente regolamento, delle tariffe applicate e degli orari di apertura e chiusura di Stella del Cimone S.r.l., gestore del bene, con sede legale in Via Cimoncino 1200, 41021 Fanano (MO), P. IVA e Registro Imprese di Modena n. 04262100367, REA MO-456390, capitale sociale € 10.000,00, di seguito denominata “Gestore”.
- Il Noleggiatore dichiara di ritirare la bicicletta e tutto il materiale noleggiato in perfetto stato di funzionamento e manutenzione. Eventuali danni o difetti preesistenti devono essere indicati e segnalati nell’apposito riquadro raffigurante la bicicletta stilizzata.
- Per ottenere il noleggio di una bicicletta a pedalata assistita, il Noleggiatore deve presentare preventivamente al Gestore un documento di identità valido oppure la patente di guida, nonché una carta di credito non ricaricabile. Tali documenti saranno trattenuti dal Gestore fino al termine del noleggio. In alternativa al deposito della carta di credito, è possibile versare una cauzione di € 500,00 in contanti oppure mediante pre-autorizzazione sulla carta di credito.
- L’utilizzo della bicicletta MTB presuppone l’idoneità fisica e la perizia tecnica di chi intende condurla. Pertanto, noleggiando la bicicletta, il Noleggiatore dichiara, senza riserve, di possedere capacità adeguate e competenze appropriate al suo utilizzo. In caso di utilizzo da parte di un minore, con la sottoscrizione del presente contratto il genitore, affidatario o tutore assume tutte le responsabilità previste dal contratto e dal Codice civile e autorizza il minore all’utilizzo della bicicletta alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
- La bicicletta deve essere utilizzata esclusivamente come mezzo di trasporto e deve essere trattata con attenzione, buon senso e diligenza, in modo da evitare danni alla stessa e ai relativi accessori. È vietato utilizzare la bicicletta per lo svolgimento di attività commerciali o cederla in uso a terzi.
- Il Noleggiatore è responsabile della bicicletta elettrica fino alla sua restituzione al Gestore. È inoltre responsabile dei danni causati a sé stesso, alla bicicletta, a terzi o a cose durante l’utilizzo del mezzo. Al Gestore non potrà essere richiesta alcuna forma di indennizzo, fatti salvi i casi inderogabilmente previsti dalla legge.
- Durante il periodo di noleggio, il Noleggiatore non beneficia di alcuna copertura assicurativa e la bicicletta elettrica non è coperta da assicurazione per la responsabilità civile. Il Noleggiatore è pertanto tenuto a rispettare le norme del Codice della strada. Il Gestore declina ogni responsabilità in caso di utilizzo improprio del mezzo o di mancato rispetto delle norme del Codice della strada, fatti salvi i casi inderogabilmente previsti dalla legge.
- Non è prevista la stipula automatica di un’assicurazione contro i danni o il furto della bicicletta. È disponibile esclusivamente, in via opzionale, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni causati a terzi, da stipulare separatamente e con costi aggiuntivi rispetto al prezzo del noleggio. Il costo è pari a € 5,00 al giorno, con franchigia di € 500,00 e massimale di € 2.000.000,00, secondo quanto previsto dal relativo regolamento FIAB.
- Il Noleggiatore non deve lasciare la bicicletta senza averla chiusa con l’apposito sistema di sicurezza, né lasciarla incustodita fino al momento della restituzione al Gestore.
- Il Gestore può effettuare controlli durante l’utilizzo delle biciclette e richiederne la restituzione qualora ravvisi un utilizzo improprio del mezzo. Il Gestore può inoltre rifiutare il noleggio a persone in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della strada, nonché per altri giustificati motivi connessi alla sicurezza del Noleggiatore, di terzi o del mezzo.
- In caso di smarrimento delle chiavi o degli accessori della bicicletta, oppure in caso di danneggiamento, il Gestore richiederà al Noleggiatore il pagamento della somma necessaria al ripristino della bicicletta nelle condizioni originarie. L’importo sarà determinato sulla base di quanto indicato nel contratto o, in assenza di un apposito listino, sulla base del preventivo del fornitore. In caso di furto totale, il Noleggiatore dovrà risarcire al Gestore l’importo di € 4.400,00, euro quattromilaquattrocento, per ciascuna bicicletta.
- La bicicletta deve essere riconsegnata, nel rispetto degli orari indicati nel contratto, nel medesimo luogo in cui è stata noleggiata. La bicicletta si considera riconsegnata esclusivamente quando viene restituita direttamente al Gestore e la riconsegna viene controfirmata sul contratto. La restituzione della bicicletta oltre l’orario concordato, senza preventiva autorizzazione del Gestore, comporterà l’applicazione di un addebito pari a € 20,00 per ogni ora o frazione di ora di ritardo.
- La mancata restituzione della bicicletta, in assenza di preventiva comunicazione o di comprovati motivi eccezionali, potrà essere denunciata alle autorità competenti e perseguita secondo le disposizioni di legge applicabili.
- Le condizioni di noleggio non comprendono alcun servizio di assistenza durante il viaggio o durante il periodo di utilizzo della bicicletta, salvo diverso accordo scritto con il Gestore.
- Il Noleggiatore è tenuto a corrispondere il pagamento dovuto dal momento di inizio del noleggio fino alla presentazione presso il Gestore per la chiusura del contratto, oltre agli eventuali importi dovuti per ritardi, danni, smarrimenti o furti totali o parziali.
- In caso di furto della bicicletta elettrica, il Noleggiatore deve presentare al Gestore copia della denuncia effettuata presso le autorità competenti e versare l’importo corrispondente al valore della bicicletta, come indicato al punto 10. Tale importo sarà restituito al Noleggiatore in caso di ritrovamento o recupero del mezzo, previa detrazione degli eventuali costi sostenuti dal Gestore e dei danni riscontrati.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, il rapporto tra le parti è disciplinato dalle disposizioni del Codice civile e dalle altre norme applicabili.
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione o alla validità del presente contratto sarà competente il foro individuato ai sensi della normativa vigente. Qualora il Noleggiatore rivesta la qualifica di consumatore, sarà competente il foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore.